ALBERGO Clausole campione
ALBERGO a) Tipologia e costi
ALBERGO. Ad una locazione ad uso alberghiero sorta nell’anno 1938 e, quindi, soggetta al regime transitorio, non sono applicabili gli artt. 29 e 59 della L. 392/78; conseguentemente, nessuna motivazione di diniego del rinnovo occorre che i locatori diano con l’intimazione di finita locazione. In tema di recesso dal contratto di locazione, l’art. 29, secondo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392, in materia alberghiera, ha natura speciale rispetto al primo comma e contiene una regolamentazione autonoma rispetto alla generalità degli immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione; ne consegue che solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, e cioè, in caso di ristrutturazione dell’immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apporto allo stesso di notevoli migliorie tali da aumentarne la capacità ricettiva, o comunque da determinare il passaggio dell’azienda ad una categoria superiore, qualora l’immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti, o, infine, in caso di esercizio diretto della attività alberghiera è possibile per il proprietario ottenere la disponibilità dell’immobile, restando esclusa la possibilità di esercitare la facoltà di far cessare tale locazione per necessità abitativa contemplata, per gli altri immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, dalla lett. a) del primo comma. In tema di locazione alberghiera la facoltà di recesso del locatore per esercitare nell’immobile locato la medesima attività del conduttore non è subordinata all’accertamento del requisito della capacità professionale, da documentare con il nulla osta della autorità amministrativa preposta al settore alberghiero, atteso che l’art. 29 della legge n. 392 del 1978 (applicabile anche nel regime transitorio per l’espresso disposto dell’art. 73 della stessa legge) limita il suo richiamo solo all’art. 5 della legge n. 191 del 1963 (come modificato dall’art. 4 bis della L. 28 luglio 1967 n. 628) e non anche al successivo art. 6, che tale nulla osta prevedeva e che deve altresì ritenersi abrogato, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, per incompatibilità con la nuova disciplina organica della materia locatizia introdotta dalla legge dell’equo canone. In tema di locazioni urbane, la disciplina dettata dall’art. 29, secondo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392, con riguardo agli immobili adibiti all’esercizio di albergo, pensione o locanda, trova applicazione anche con riguardo agli immobili adibiti all’ese...
ALBERGO. L’albergo è attrezzato per studenti; in particolare le stanze sono ripartite in due distinti corpi di fabbrica, dove, compatibilmente con la disponibilità, verranno alloggiati maschi e femmine. La sistemazione è in stanze a due o tre letti, con bagno. La sala da pranzo è modernamente arredata; la sala comune è adatta alla vita di gruppo. I televisori sono disattivati. L’impianto TV della sala comune è utilizzabile solo con videoregistratore. Si raccomanda pertanto ai ragazzi di organizzarsi con giochi in scatola per le attività libere della sera. ALIMENTAZIONE I pasti saranno così ripartiti: Colazione: thè latte, pane, burro, marmellata ecc. Bevande e succhi di frutta liberi; Pranzo: primo e dolce o frutta; ▇▇▇▇: primo, secondo, verdure e dolce. A tavola i ragazzi non possono consumare bevande acquistate al bar. Per motivi educativi (non solo per i costi) gli studenti non possono avere pasti alla carta; resta sempre assicurata però la scelta tra tipi di pasta o minestre. Gli alunni che hanno problemi di tipo alimentare devono avvisare prima, allo scopo di predisporre menù adeguati. Per i celiaci è assicurato il pasto adeguato, con cottura a parte e servizio di cibi specifici che le famiglie danno al seguito.
ALBERGO. L’attività di ricezione e ospitalità nel suo complesso ed ogni altra attività complementare e/o accessoria (purché prevista dalle leggi o regolamenti) alla principale, esclusi i campeggi e gli stabilimenti balneari non facenti parte dell’esercizio.
