Agenti Clausole campione

Agenti. Indice Requisiti per l’iscrizione (artt. 10, 13 e 14 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Agenti. 15.1. 4li agenti del Venditore promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del Venditore salvo specifica autorizzazione scritta.
Agenti. Art. 13 Il Governatore del Fondo e gli agenti del Fondo godono dei privilegi ed immunità previsti all’articolo 18 dell’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa. Il Governatore determinerà le categorie degli agenti alle quali s’applicano, comple- tamente o in parte, le disposizioni di detto articolo. Le comunicazioni previste all’articolo 17 dell’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa saranno fatte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa per quel che concerne sia il Governatore sia gli agenti men- zionati al capoverso precedente. Il Segretario Generale, dopo aver consultato il Governatore, può e deve levare l’immunità accordata ad un agente in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse l’esercizio normale della giustizia e possa essere levata senza nuocere al buon funzionamento del Fondo. Il Comitato della Direzione del Fondo è competente per decidere di levare le immunità al Governatore.
Agenti. 15.1. Gli agenti del Venditore promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del Venditore salvo specifica autorizzazione scritta. 15.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il Venditore e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal Venditore stesso. 15.3. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbuoni accordati dagli agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dal Venditore.
Agenti. 6.1. Gli agenti del VENDITORE promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del VENDITORE salvo specifica autorizzazione scritta. 6.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il VENDITORE e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal VENDITORE stesso come da precedente art. 2.1.