Accordo quadro Clausole campione

Accordo quadro. Ai fini della gestione dell’Accordo Quadro, ogni Aggiudicatario dovrà indicare un Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), i cui compiti e requisiti professionali sono descritti nel Capitolato Tecnico Generale.
Accordo quadro. Sezione II Avvisi e inviti
Accordo quadro. Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, ed in alternativa rispetto agli appalti “aperti” oppure quale completamento degli appalti “aperti”, di stipulare Accordi Quadro rispondenti a criteri di economicità e convenienza.
Accordo quadro. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto solo per la partecipazione all’Accordo Quadro. Nessun contributo dovrà essere versato per gli appalti specifici. Il contributo è dovuto per ciascun lotto dell’Accordo quadro per il quale viene presentata offerta, in ragione del relativo importo ed è pari a € 140,00 per ciascun lotto. In caso di mancata presentazione della ricevuta la CRC accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la CRC esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve far pervenire attraverso il sistema: • in caso di versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione” del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; • in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; • in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di mancata dimostraz...
Accordo quadro. 1. Nel caso che l’Impresa abbia necessità di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
Accordo quadro. 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento, in cui vi è ripetitività e le caratteristiche esecutive sono standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale.
Accordo quadro. 1. Possono essere acquisiti beni e servizi, esclusa la progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale, ed eseguiti lavori di manutenzione mediante la conclusione di accordi quadro.
Accordo quadro. 1. Al fine di razionalizzare l’acquisto di beni e servizi, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale, il Comune può concludere accordi quadro con uno o più operatori economici.
Accordo quadro. La presente procedura darà vita a distinti accordi quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/06, intercorrenti tra le prime tre Imprese in graduatoria e ciascuna Azienda. I contratti basati sull’accordo quadro saranno aggiudicati mediante l’applicazione delle condizioni economiche stabilite al termine della presente procedura, senza alcun ulteriore confronto competitivo. La stipula dei singoli contratti sarà effettuata rispettando le percentuali di seguito riepilogate, relative al totale di unità lavoro richieste da ciascuna Azienda Ospedaliera: - il contratto aggiudicato alla prima impresa in graduatoria dovrà prevedere una percentuale di unità lavoro non inferiore al 30% e non superiore al 95%, - il contratto aggiudicato alla seconda impresa in graduatoria dovrà prevedere una percentuale di unità lavoro non inferiore al 5% e non superiore al 70%, MARCHIO DEPOSITATO - il contratto eventualmente aggiudicato alla terza impresa in graduatoria dovrà prevedere una percentuale di unità lavoro non superiore al 65%. Gli accordi quadro, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo l’approvazione della delibera di aggiudicazione definitiva da parte dell’Azienda Ospedaliera capofila.
Accordo quadro. 1. La Stazione appaltante conclude con gli operatori economici inseriti nell'Albo di cui all'articolo precedente, accordi quadro aventi a oggetto lavori, servizi e forniture.